Statuto
A.S.D. Associazione Laziale Allenatori Istruttori Pallacanestro
Art.1
E’ costituita fra essi comparenti soci fondatori una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “A.L.A.I.P.” Associazione Laziale Allenatori Istruttori Pallacanestro.
Art 2
L’associazione ha sede in Cerveteri Via Alfani 105
Essa ha durata illimitata
Art. 3
l’Associazione è senza fini di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione, di razza, è a carattere sportivo e culturale e i suoi scopi sono la rivalutazione, lo sviluppo tecnico e la cura dell’ immagine degli Allenatori ed Istruttori di Pallacanestro in particolar modo di quelli della regione Lazio. L’Associazione ha inoltre lo scopo di propagandare e di praticare l’attività sportiva della pallacanestro e a tal fine può partecipare a gare, tornei, campionati sotto l’egida e l’autorizzazione della Federazione Italiana Pallacanestro o di Enti di Promozione Sportiva. Indire manifestazioni, e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento , realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della pallacanestro promuovere a carattere sportivo, culturale,formativo ed informativo anche in ambito scolastico. L’Associazione sportiva è disponibile a qualsiasi collaborazione con il Comitato Allenatori Nazionale di cui ne riconosce statuti e regolamenti.
Art.4
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) Soci Fondatori
b) Soci Ordinari
Art.5
Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo statuto e i regolamenti sociali e federali e si impegna in particolare
a) Ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport
b) A partecipare abitualmente alla attività ed alle manifestazioni sociali
c) A versare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo nonché a contribuire alle eventuali necessità economiche sociali
d) Comunicare entro 30 giorni, i cambiamenti domiciliari
e) Avere una frequenza minima di un anno, onde corrispondere la quota sociale annua, stabilita dal Consiglio direttivo, anche in caso di recesso anticipato o perdita della qualifica di socio a norma dell’articolo 10 del presente statuto
Art.6
Sono soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione e coloro i quali successivamente il Consiglio direttivo abbia attribuito tale qualifica. Possono essere ammessi alla categoria di soci ordinari, ad insindacabile giudizio del Consigli Direttivo, persone di buona condotta morale e sociale che abbiano compiuto il 18° anno di età, che siano che siano stati iscritti come tali per partecipare alla attività agonistiche e dilettantistiche della associazione. I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio Direttivo oltre gli oneri del presente Statuto.
Art.7
La domanda di ammissione a socio ordinario indirizzata al presidente dell’associazione
deve essere controfirmata da almeno un membro del consiglio direttivo. In casa di
accettazione da parte del Consiglio Direttivo l’aspirante socio diverrà tale dopo il
pagamento della quota di ammissione e degli altri oneri previsti dal presente statuto. Nel
caso che la domanda venga accolta, il primo anno di associazione è considerato di prova
per il nuovo socio.
Art 8 La qualifica di socio ed i relativi diritti si perdono:
1. Per dimissioni
2. Per morosità della quota associativa, che superi i due anni.
Art.9
Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con effetto dal 1 del mese successivo
alla data di arrivo della lettera di dimissioni presso la sede sociale.
Art.10
Il socio in ritardo di un mese nei pagamenti di quanto dovuto, a qualsiasi titolo
all’associazione, è invitato al presidente a regolarizzare la sua posizione. Nel contempo gli
sono interdetti l’accesso ai locali dell’associazione e la partecipazione alle attività sociali.
Tale regolarizzazione dovrà avvenire almeno 5 giorni prima dell’assemblea. Il socio
sottoposto a provvedimento disciplinare non può partecipare all’ assemblea.
Art.11
Tutte le categorie dei soci usufruiranno, nel rispetto delle norme regolamentari, degli
impianti e delle attrezzature secondo la disciplina scelta.
Art.12
Con la richiesta e l’accettazione della tessera, tutte le categorie di soci debbono osservare
il presente statuto, nonché tutte le norme riguardanti le varie attività della vita sociale e
in genere ogni provvedimento e deliberazione dei componenti organi direttivi e
amministrativi dell’associazione
Art.13
Le persone che rivestono cariche in seno agli organi dell’associazione devono avere i
seguenti requisiti:
a) Non aver riportato condanne per delitto doloso;
b) Non essere stati assoggettati, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o
di una Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche o inibizioni superiori ad un
anno.
Art.14
L’assemblea regolarmente costituita,rappresenta la totalità dei soci aventi diritto a voto
deliberativo e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci. Il diritto di intervento e
di voto nell’assemblea ai soci. Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante
delega conferita ad altro socio avente diritto a parteciparvi. Nessun socio può essere
portatore di più di tre deleghe.
Art.15
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è valida quando l’avviso di convocazione
contenente l’ordine del giorno è stato comunicato:
1. con lettera spedita almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza
2. per lettera consegnata a mano rispettandogli stessi termini
3. per affissione sul sito www.alaip.it della convocazione di assemblea che dovrà comparire in Home Page rispettando sempre i 15 giorni antecedenti l’adunanza
4. Per mail, sms, fax spediti ai soci sempre i 15 giorni antecedenti l’adunanza.
Art.16
L’assemblea ordinaria è convocata a cura del presidente dell’associazione ogni anno entro il mese di dicembre, per:
a) Stabilire gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione
b) Deliberare i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consultivi ed approva la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell’associazione.
c) Deliberare su ogni altro argomento che le sia sottoposto dal presidente o dal Consiglio Direttivo.
Art.17
L’assemblea straordinaria viene convocata dal presidente su iniziativa sua oppure: 1) dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea straordinaria non può trattare altri argomenti all’infuori di quelli per i quali è stata convocata. E’ regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi degli aventi diritto al voto deliberativo e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione mezz’ora dopo delibera a maggioranza assoluta con la presenza della metà degli aventi diritto al voto deliberativo. Per le modifiche allo statuto occorre la convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto deliberativo e delibera a maggioranza assoluta. E’ prevista la costituzione di tre commissioni interne al Consiglio che vengono denominate: Marketing, Tecnica e Garante. L’assemblea si riserva di costituire altre ed ulteriori commissioni qualora si rendano necessarie per lo sviluppo e l’attuazione di quanto indicato nell’articolo 3.
Art.18
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e ne attua le deliberazioni: approva, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo ed in armonia con i criteri fondamentali stabili dall’assemblea dei soci, i regolamenti interni dell’associazione. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal Vice presidente membro appartenente al Consiglio Direttivo più anziano di carica o, a parità di carica, dal più anziano di età.
Art.19
L’Assemblea elegge il Presidente e il Segretario . Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rinnovabile.
Art.20
Il Consiglio Direttivo è composto dal presidente che lo presiede e da quattro membri eletti dall’assemblea dei soci e da segretario che vi esplica le funzioni di segretario. Il consiglio direttivo deve essere composto per la quota minima di 3/5 (tre quinti) da soci in possesso di una qualifica tecnica federale (tessera CNA valida).
Art. 21
Il Consiglio direttivo:
a) Provvede alla direzione ed alla gestione amministrativa secondo le direttive dell’assemblea dei soci:
b) Predispone la relazione sulla gestione, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo
c) Emana i regolamenti per il buon andamento dell’associazione, determina annualmente la quota di ammissione, le quote di frequenza e i contributi straordinari:
d) Propone le date delle manifestazioni organizzate dall’associazione e ne cura lo svolgimento
Art.22
Le riunioni consiliari sono valide quando sono presenti la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei componenti. I verbali delle riunioni contenenti le delibere adottate saranno trascritte in apposito registro e firmati dal presidente e dal segretario
Art.23
Quando venisse meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo eletti dovrà essere convocata entro sessanta giorni l’assemblea che procederà alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo eletti dovrà essere convocata entro sessanta giorni l’assemblea procederà alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo
Art.24
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di sua proprietà. Le entrate sono costituite dalla quota delle singole categorie dei soci, da donazioni di enti pubblici e privati, la cui accettazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea dei soci, nonché da contributi ricevuti per iniziative sportive. Il patrimonio di cui sopra costituisce il fondo comune dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune , ne pretendere la quota in caso di recesso. Le eventuali plusvalenze di gestione dovranno essere reinvestite per il raggiungimento dell’oggetto sociale.
Art.25
I soci sono tenuti al pagamento dei seguenti contributi, ilcui ammontare è disposto annualmente dal Consiglio Direttivo.
a) Quota di ammissione
b) Contributi straordinari da versarsi da parte dei soci ordinari
L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell’assemblea generale ordinaria dei soci per sottoporre all’approvazione il conto economico e finanziario dell’anno sociale in corso. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali a meno che non sia espressamente previsto dalla legge. Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell’attività sociale. I conti economici finanziari consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell’associazione nei 5 (cinque) giorni che precedono l’assemblea ed essere messi a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.
Art.26 Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria espressamente convocata con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. L’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art.27 In caso di scioglimento dell’associazione, il liquidatore sarà nominato dall’assemblea.
Art.28 Competente per le controversie è il foro di Roma
Art.29 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti
Copia Statuto che consta di 5 pagine con relative modifiche deliberato
all’unanimità dalla Assemblea dei Soci dell’Associazione il 15 gennaio 2005